Statuto

Di seguito la versione integrale dello Statuto della Società Filosofica Italiana.

TITOLO PRIMO

Costituzione – sede – durata – scopo – oggetto – sezioni locali

Art. 1 
(Denominazione - sede - durata)
L'Associazione di docenti e cultori di discipline filosofiche denominata "Società Filosofica Italiana E.T.S.", è dotata di personalità giuridica, è senza fini di lucro ed è disciplinata dal presente Statuto. 
L'Associazione ha sede in Roma. 
La durata dell'Associazione è illimitata. 
L'associazione si conforma alle norme in materia previste dalla Costituzione Italiana, dal Codice Civile, dalla legge 6 giugno 2016, n.106, dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e dai successivi decreti correttivi e integrativi. 
L'acronimo "ETS" ovvero la denominazione di "Ente del Terzo Settore" dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, una volta effettuata l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 
(Scopo)
L'associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: a) la ricerca filosofica sul piano scientifico; b) un idoneo ordinamento delle strutture culturali didattiche e pratiche della ricerca filosofica; c) la valorizzazione e la tutela della professionalità dei docenti di filosofia e la loro qualificazione; d) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline filosofiche e la costituzione di centri locali di studio; e) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline filosofiche e quelli di altri paesi; f) lo sviluppo e la diffusione della cultura filosofica nella società civile, con particolare attenzione alla formazione filosofica dei giovani.
Art. 3 
(Oggetto)
Le predette finalità saranno conseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività d'interesse generale: 
- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.
L'associazione pertanto organizzerà e promuoverà riunioni periodiche locali, convegni e congressi nazionali e internazionali, edizioni di collezioni e di opere, istituzione di corsi di alta formazione permanente e ricorrente, assegnazione di borse di studio, concorsi a premi, anche attraverso la partecipazione e collaborazione con altre Associazioni filosofiche e scientifiche a carattere nazionale e internazionale.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Per l'individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta di utili si rinvia all'articolo 8 comma 3 lettere da a) a e) del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 
(Sezioni)
Gli Associati residenti in una stessa città o in città vicine possono riunirsi per formare una Sezione dell'Associazione stessa, in seguito al riconoscimento del Consiglio Direttivo.
Le condizioni per il riconoscimento di Sezione sono: a) che essa sia formata da almeno quindici Associati; b) che dia garanzia di un'attività regolare; c) che elegga a maggioranza un Consiglio Direttivo composto da almeno cinque membri, fino a un massimo di undici. 
Il Consiglio Direttivo della Sezione eleggerà a maggioranza al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Al Presidente, e in caso di Sua assenza al Vicepresidente è attribuita la rappresentanza della Sezione all'interno dell'Associazione.
La durata del Consiglio Direttivo della Sezione e delle cariche al suo interno è la stessa di quelle prevista per il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
La Sezione che nell'ultimo triennio non abbia raggiunto il numero minimo d'iscritti e non abbia documentato attività regolare è dichiarata estinta su delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione. 
Le Sezioni devono operare esclusivamente nel rispetto e in conformità dei principi e delle finalità indicate nel presente Statuto e, qualora intendano dotarsi di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, dovranno - previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, da richiedere secondo le modalità stabilite nel Regolamento Attuativo - costituirsi autonomamente secondo le forme previste per gli Enti del Terzo Settore, dotandosi di uno Statuto autonomo pienamente conforme e coerente al presente Statuto.
In tale ultima ipotesi, la Sezione autonoma non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario la SFI Nazionale.


TITOLO SECONDO

Associati - Diritti e Obblighi

Art. 5 
(Diritti degli associati) 
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività e la democraticità del rapporto medesimo. 
Possono essere membri dell'Associazione: a) i docenti di discipline filosofiche nelle università; b) i docenti di discipline filosofiche nelle scuole secondarie; c) i laureati in discipline filosofiche; d) i cultori di discipline filosofiche che abbiano documentato la loro attività con preciso interesse per gli studi filosofici, in seguito a motivata presentazione di due Associati. Possono inoltre aderire all'Associazione enti pubblici e privati. 
L'ammissione all'Associazione è sempre deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante Associato.
La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati.
In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza  si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
In nessun caso potranno essere poste in essere discriminazioni nella ammissione dei nuovi associati. 
Tutti gli Associati in regola con gli obblighi statutari e regolarmente iscritti hanno diritto di:
•    partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
•    partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
•    godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione; 
•    ricevere gratuitamente il Bollettino dell'Associazione;
•    esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente con preavviso minimo di venti giorni.

Art. 6 
(Obblighi degli associati)
Gli Associati hanno l'obbligo di concorrere, moralmente e materialmente, al conseguimento degli scopi dell'Associazione, partecipando all'attività promossa dalla stessa. 
Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. La quota deve essere versata dall'Associato, preferibilmente tramite la Sezione di appartenenza, oppure direttamente mediante versamento sul conto corrente intestato all'Associazione in unica soluzione.
La qualifica di Associato si perde per dimissioni volontarie scritte, per espulsione o per decesso, oltre che per mancato rinnovo nei termini stabiliti dal regolamento.
L'espulsione è prevista quando l'Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e del regolamento, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata per iscritto (anche via e-mail) all'Associato interessato. Contro il suddetto provvedimento, l'Associato potrà presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea degli Associati nella prima riunione ordinaria.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
La qualifica di socio non è trasmissibile agli eredi e non attribuisce alcun diritto all'ingresso né alla restituzione e/o liquidazione di quanto versato.

TITOLO TERZO

Gli Organi

Art. 7 
(Organi dell'Associazione)
Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente d) l'Organo di controllo. 
Il funzionamento dell'Associazione è integrato dal Regolamento Attuativo che è approvato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 

Art. 8
(L'Assemblea)
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli Associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, aventi diritto di voto ai sensi del successivo articolo 9.  
L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando venga fatta richiesta da almeno il 10% (dieci per cento) degli Associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
l) approva la relazione morale presentata dal Consiglio Direttivo e la relazione finanziaria presentata dal Collegio dei Revisori o dal Revisore; 
m) determina il programma di attività dell'Associazione; 
L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Ulteriori proposte a integrazione dell'ordine del giorno, presentate da almeno un decimo degli Associati, dovranno essere inserite nello stesso.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati, se in prima convocazione, e di qualunque sia il numero degli associati, se in seconda convocazione.
L'assemblea avente a oggetto le materie di cui alle lettere f) e h) è validamente costituita e delibera con la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o comunicazione scritta o pubblicazione dell'avviso sulla "home page" del sito web dell'Associazione, nonché affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Art. 9
(Diritto di voto nell'Assemblea)
Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa, per tutti gli anni a partire da quello della prima iscrizione.
A ciascun Associato spetta un solo voto. Gli Associati potranno farsi rappresentare da altri Associati mediante delega individualmente sottoscritta; l'Associato non potrà comunque rappresentare per delega più di tre Associati.

Art. 10 
(Consiglio Direttivo)
II Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto di undici membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati e dura in carica tre anni. In sede di elezione del Consiglio Direttivo, saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; ogni Associato potrà votare un massimo di quattro nomi. Dei lavori dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale, trascritto sull'apposito Registro.
La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti Giuridici associati. Si applica l'art. 2382 Codice Civile.
Al fine di garantire una più larga partecipazione di personalità della cultura filosofica, il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi), può cooptare ulteriori nuovi membri del Consiglio, fino ad un massimo di tre, fatto salvo il rispetto delle maggioranze di cui sopra.
II Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, un Presidente e due Vice-Presidenti, immediatamente rieleggibili nella stessa carica, di durata triennale, una sola volta. 
Nomina altresì un Segretario-Tesoriere, che collabora col Presidente e tiene gli atti amministrativi e contabili dell'Associazione.
Il Segretario-Tesoriere potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo, e in tal caso avrà diritto di esprimere il proprio parere sulle materie poste all'ordine del giorno, con valore consultivo.
I Consiglieri potranno essere rieletti per altri due mandati consecutivi. In caso di tre assenze alle riunioni, consecutive e non giustificate, il membro eletto decade d'ufficio dalla sua carica ed è sostituito dal primo dei non eletti. Analogamente, nel caso in cui, nel corso del triennio, venga a cessare dall'Ufficio per qualsiasi altra ragione un membro del Consiglio Direttivo, questi sarà sostituito dal primo dei non eletti e così via, secondo l'ordine successivo della votazione in cui il Consiglio stesso è stato eletto.

Art. 11 
(Poteri del Consiglio Direttivo) 
Il Consiglio Direttivo: a) promuove l'attività dell'Associazione in conformità al programma stabilito dall'Assemblea; b) raccoglie e amministra i fondi dell'Associazione; c) mantiene i rapporti con le altre Associazioni Filosofiche italiane e di altri paesi. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, anche in modalità telematica o in convocazione straordinaria, su richiesta di almeno tre dei suoi membri. 
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per delega; a parità di voti, prevale quello del Presidente. Dei lavori del Consiglio dovrà essere redatto verbale, trascritto sull'apposito registro.

Art. 12 
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta l'Associazione, coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di mancanza del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il nuovo Presidente, che dura in carica per tutto il mandato residuale. Sino a nuova nomina le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente più anziano.
Art.13 
(L'Organo di controllo)
L'Organo di controllo è costituito da un Collegio di Revisori composto da tre membri, o da un unico Revisore dei Conti, nominati/o dall'Assemblea. Ha il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, di riferire all'Assemblea degli Associati, con osservazioni e proposte, in ordine ai bilanci e alla loro approvazione. I Revisori/il Revisore dei Conti durano in carica tre anni. Per quanto concerne la regolamentazione e il funzionamento dell'Organo, si rinvia espressamente agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO QUARTO

Art. 14 
(L'esercizio sociale)
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
L'Assemblea approva ogni anno il bilancio che potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa fino a quando i ricavi dell'Associazione, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate rientrino nei limiti di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 
(Il patrimonio)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalle quote degli Associati; b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo; c) dai proventi/ricavi ed eventuali fondi di riserve costituite con eccedenza di bilancio anche per effetto di pubblicazioni e iniziative varie dell'Associazione, nell'ambito dei suoi scopi; c) da donazioni, lasciti e contributi di privati; d) da eventuali contributi dello Stato e di enti.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Si considerano, in ogni caso distribuzione indiretta di utile le attività indicate all'art. 8, comma 3 alle lettera da a) a e) che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Art. 16 
(L'esercizio sociale)
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio costituito: a) dallo stato patrimoniale; b) dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Associazione; c) dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il rendiconto finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente l'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione di beni, contributi e lasciti ricevuti.
Art. 17 
(I libri sociali)
I libri sociali sono: il libro degli Associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente.

TITOLO QUINTO

Scioglimento dell'Associazione e clausola finale

Art. 18 
(Scioglimento e liquidazione
)
Intervenendo in qualsiasi momento causa di scioglimento, la Società passerà alla fase di liquidazione. Per tale evenienza, l'Assemblea dei Soci, tempestivamente convocata, nominerà l'organo della liquidazione, determinandone i poteri, nel rispetto della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore. 
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parer positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, il tutto secondo quanto disposto dall'art. 9 del predetto Codice.
 
Art. 19 
(Clausola finale)
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile e alle altre leggi in vigore, e alle disposizioni di cui al D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e ss. modifiche e integrazioni e alle norme ivi richiamate.

Roma, 5 aprile 2019